La c.d. “giurisdizione domestica” del CNF è conforme a Costituzione

Le norme che concernono il Consiglio Nazionale Forense, nel disciplinare la nomina dei componenti dello stesso ed il procedimento che innanzi ad esso si svolge, assicurano, per il metodo elettivo della prima e per la prescrizione, quanto al secondo, della osservanza delle comuni regole processuali e dell’intervento del P.M., il corretto esercizio della funzione giurisdizionale affidata al suddetto organo in tale materia con riguardo alla garanzia del diritto di difesa e all’indipendenza del giudice, che consiste nella autonoma potestà decisionale, non condizionata da interferenze dirette ovvero indirette di qualsiasi provenienza.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Allorio), sentenza del 27 luglio 2018, n. 85

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Miani Canevari, rel. San Giorgio), SS.UU, sentenza n. 12064 del 29 maggio 2014.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 85 del 27 Luglio 2018 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Caltagirone, delibera del 27 Ottobre 2016 (cancellazione amm.va)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 3706 del 07 Febbraio 2019 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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