La c.d. clausola di impugnazione

La decisione disciplinare non deve necesariamentge contenere l’avviso circa la possibile impugnazione avanti il CNF e dei termini della stessa, incombendo sull’incolpato-condannato in primo grado l’onere di conoscere gli strumenti di gravame.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Ferina), sentenza del 2 marzo 2012, n. 42

NOTA:
Sulla c.d. “clausola di impugnazione” cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Vermiglio), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 20

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 42 del 02 Marzo 2012 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 29 Giugno 2009 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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