Iscrizione degli avvocati stabiliti nella Sezione Speciale dell’Albo: l’eventuale regolamento del COA non può imporre requisiti ultronei

In materia di iscrizione degli avvocati stabiliti nella Sezione Speciale dell’Albo, il titolo unico e sufficiente è costituito esclusivamente dal certificato di iscrizione all’Albo del Paese di provenienza e la permanenza di tale iscrizione è unica condizione rilevabile al fine del mantenimento dell’iscrizione nel paese di stabilimento. Pertanto la facoltà di verifica in capo al COA deve ritenersi limitata al controllo della permanenza di tale iscrizione. Diverse attività di verifica, come quelle disposte sulla base di un proprio specifico “regolamento” devono essere escluse in quanto si tratterebbe di attività di verifica non funzionali all’esercizio immediato di un potere che il COA potrà esercitare solo in sede di decisione sulla domanda di integrazione dell’Avvocato stabilito nell’Albo ordinario, secondo quanto previsto dagli artt. 12 e 13 del D. Lgs. n. 96/2001.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 25 maggio 2015, n. 72

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 72 del 25 Maggio 2015 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 18 Luglio 2013
Giurisprudenza CNF

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