Interdizione dai pubblici uffici e cancellazione di diritto dall’albo

L’interdizione dai pubblici uffici, irrogata all’esito di un giudizio penale (art. 28 cp) quale sanzione accessoria tendente ad un obiettivo di prevenzione generale o di difesa sociale nonché di prevenzione speciale volta ad evitare che il reo ricada nel delitto, comporta la cancellazione di diritto dall’albo di avvocato (art. 42, 2° comma lettera a, R.D. 27.11.1933 n. 1578), la quale non ha tuttavia natura disciplinare, presupponendo esclusivamente l’esistenza di una sentenza definitiva che infligga all’imputato detta pena accessoria.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Borsacchi), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 200
NOTA:
In senso conforme, C.N.F. n.79 del 12.10.2010.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 200 del 12 Dicembre 2013 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 14 Maggio 2012 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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