Incompatibilità professionali: l’avvocato che sia anche docente di scuola elementare

La norma dell’art. 3, quarto comma, lettera a) del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 – in base alla quale la previsione generale dell’incompatibilità tra lo svolgimento della professione di avvocato e la sussistenza di un impiego pubblico non si applica ai professori universitari e ai docenti delle scuole secondarie – va letta nel senso che, sussistendone i requisiti, l’incompatibilità è esclusa anche per i docenti della scuola elementare; costoro, infatti, godono della medesima libertà di insegnamento stabilita per gli altri docenti e devono essere in possesso della laurea, sicché la loro esclusione dall’eccezione prevista dalla legge si risolverebbe in una discriminazione in contrasto col principio costituzionale di uguaglianza. (Cassa e decide nel merito, Cons. Naz. Forense Roma, 17/12/2009)

Cassazione Civile, sez. Unite, 08 novembre 2010, n. 22623- Pres. VITTORIA Paolo- Est. BOTTA Raffaele

Giurisprudenza Cassazione

Related Articles

0 Comment