Incompatibilità professionali: gli addetti all’ufficio legale di enti pubblici

L’art. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, sull’ordinamento della professione di avvocato e procuratore, ove, in deroga al principio dell’incompatibilità dell’attività professionale con la qualità di impiegato pubblico o privato, consente l’iscrizione nell’albo speciale ai dipendenti inseriti in uffici legali, si riferisce solo ai dipendenti di enti pubblici e, pertanto, non riguarda i dipendenti di enti privati, quali le società per azioni (nella specie, Alitalia), ancorché con partecipazione pubblica o soggette a controlli pubblicistici, senza che per ciò sia configurabile disparità di trattamento in contrasto con l’art. 3 Cost. o violazione dell’art. 4, primo comma, Cost., attesa, in particolare, la necessità di assicurare, in relazione ad interessi di carattere generale, la piena autonomia ed efficienza della professione forense.

Cassazione Civile, sentenza del 11 novembre 1991, n. 12017, sez. U- Pres. Sandulli R- Rel. Longo GE- P.M. Amatucci E (Conf)

Giurisprudenza Cassazione

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