Incompatibilità professionale: la cancellazione dall’albo è un mero atto esecutivo non discrezionale

In tema di incompatibilità professionali, i Consigli dell’Ordine agiscono come meri organi esecutivi, provvedendo alla cancellazione dall’albo nei casi previsti dalla normativa statale, e ciò senza discrezione alcuna, poiché la legge impone la cancellazione d’ufficio al semplice verificarsi dell’esistenza dell’incompatibilità, sicché deve escludersi in radice ogni possibile connotato pregiudizievole o discriminatorio delle relative delibere consiliari, le quali si lmitano a dare attuazione a norme di interesse pubblico che rispettano pienamente i criteri di ragionevolezza e proporzionalità nonché i principi comunitari in materia.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 18 dicembre 2017, n. 209

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 209 del 18 Dicembre 2017 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Trento, delibera del 15 Gennaio 2017 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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