Incompatibile con la professione forense l’avvocato che sottragga al cliente l’indennizzo ricevuto dall’assicurazione

Vìola i principi di probità, dignità, decoro, lealtà, correttezza e fedeltà, con notevole detrimento all’onorabilità e alla funzione sociale dell’intera classe forense, l’avvocato che, nell’espletamento del mandato conferitogli per ottenere il risarcimento di un danno, rappresenti e corrisponda al proprio assistito una somma inferiore a quella ottenuta della controparte, trattenendo per sé il resto, così procurandosi un ingiusto profitto (Nel caso di specie, trattavasi di indenizzo assicurativo da sinistro stradale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Orlando), sentenza del 10 maggio 2017, n. 54

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 54 del 10 Maggio 2017 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: COA Rovigo, delibera del 22 Ottobre 2014 (radiazione)
Giurisprudenza CNF

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