E’ inammissibile ogni argomento con cui nella sostanza si intenda aggredire in Cassazione la scelta della sanzione più opportuna, rimessa al giudice disciplinare in base all’apprezzamento della gravità del fatto e della condotta addebitata all’incolpato, costituendo la determinazione della sanzione adeguata una mera valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità, nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati.
Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Nazzicone), SS.UU, sentenza n. 8777 del 30 marzo 2021
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 8777 del 30 Marzo 2021 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 219 del 06 Novembre 2020
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