Inammissibile l’istanza di ricusazione spedita a mezzo fax

L’istanza di ricusazione deve presentarsi, a pena di inammissibilità, mediante atto sottoscritto dalla parte o da un procuratore speciale da depositarsi presso la segreteria dell’organo ricusato almeno un giorno prima del dibattimento (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto irrituale e inammissibile l’istanza di ricusazione che era stata spedita mediante fax).

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Pisano), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 4

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 4 del 30 Gennaio 2012 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 20 Maggio 2009 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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