Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso la segreteria del Consiglio locale

E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense anziché, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934 (espressamente richiamato dall’art. 37, co. 1, L. n. 247/2012), presso la segreteria del Consiglio territoriale competente. La ratio è quella di consentire (ex art. 35 c. 2 Reg.to n. 2/2014 CNF) all’organo disciplinare (CDD) ed a quello custode dell’albo (COA) di avere contezza immediata o dell’esecutorietà della decisione o di una eventuale iniziativa idonea ad impedirla.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Greco), sentenza n. 261 del 24 dicembre 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 261 del 24 Dicembre 2022 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 25 Maggio 2021 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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