Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso la segreteria del COA locale

E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense e non, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934, presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine che ha emesso il provvedimento impugnato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Ferina), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 208

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Perfetti), sentenza del 23 luglio 2013, n. 131, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 2 marzo 2012, n. 32.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 208 del 29 Dicembre 2014 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Sondrio, delibera del 12 Ottobre 2011
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment