Inammissibile l’impugnazione della (motivazione di) assoluzione

Il principio secondo cui la soccombenza che fa sorgere l’interesse ad impugnare deve essere valutata non solo alla stregua del dispositivo della Cassazione Civile, sentenza del ma anche tenendo conto delle enunciazioni contenute nella motivazione, è analogicamente estensibile ai provvedimenti amministrativi assunti in materia disciplinare dagli ordini professionali locali e ricorribili in sede giurisdizionale dinanzi al Consiglio nazionale forense. Tale principio, però, incontra anche in questi casi il limite costituito dal fatto che le menzionate enunciazioni siano suscettibili di passare in giudicato quali presupposti logici della decisione (nella specie, le sezioni unite della S.C. hanno confermato la sentenza del Cons. Naz. Forense che aveva dichiarato inammissibile per difetto d’interesse il ricorso proposto da un avvocato, il quale, pur essendo stato prosciolto, censurava alcuni passi della motivazione della decisione di un Consiglio dell’Ordine locale).

Cassazione Civile, sentenza del 14 maggio 2001, n. 206, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Sabatini F- P.M. Iannelli D (conf.)

NOTA:
In senso conforme:
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Tacchini), sentenza del 17 settembre 2012, n. 113
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. MARIANI MARINI, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 3.

Giurisprudenza Cassazione

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