Inammissibile l’impugnazione al CNF carente della specificità dei motivi del gravame

La specificità dei motivi del gravame, necessaria al fine della ammissibilità del ricorso al CNF richiede l’indicazione chiara ed inequivoca, ancorchè succinta, delle ragioni di fatto e di diritto della doglianza, tale da consentire l’esatta identificazione dei limiti del devolutum e, quindi, delle questioni che si intendono sottoporre al riesame, con la conseguenza che va ritenuta inammissibile l’impugnazione generica che chieda una riforma della decisione gravata, senza individuare con chiarezza quali siano le statuizioni investite dal gravame stesso e quali siano le censure in concreto mosse alla motivazione di tale decisione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 174 del 20 settembre 2023

NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 25 del 7 marzo 2023

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 174 del 20 Settembre 2023 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera n. 150 del 03 Dicembre 2018 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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