Inammissibile l’esposto disciplinare depositato al CNF

In tema di procedimento disciplinare, il CNF è giudice speciale di secondo grado, sicché è inammissibile l’esposto quivi depositato, che non può quindi essere preso in esame.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Merli), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 397

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 397 del 31 Dicembre 2016 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: COA Larino, delibera (radiazione)
Giurisprudenza CNF

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