Inammissibile l’appello al CNF presentato personalmente dall’avvocato sospeso, radiato o cancellato

Nel ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense l’incolpato può difendersi da se medesimo, se in possesso dello jus postulandi, per essere ancora iscritto nell’Albo professionale; perde pertanto tale jus postulandi l’avvocato che sia stato cancellato o radiato dall’albo (Nel caso di specie, l’incolpato aveva proposto personalmente ricorso al CNF avverso la decisione con cui il COA locale ne aveva disposto la cancellazione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato l’appello inammissibile).

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Del Paggio), sentenza del 2 marzo 2012, n. 29

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 29 del 02 Marzo 2012 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 01 Luglio 2009 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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