Inammissibile il reclamo elettorale presentato direttamente al CNF anziché al COA

Il nuovo ordinamento professionale (artt. 28, 12° comma e 36, 1° comma della L. n. 247/2012) ha confermato la natura giurisdizionale della cognizione del CNF in materia elettorale ma, innovando rispetto al sistema precedente, ha prescritto il necessario deposito del relativo ricorso presso il Consiglio dell’Ordine, secondo quanto disposto dall’art. 59 del r.d. n. 37/1934.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Mascherin), sentenza del 25 giugno 2016, n. 166

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 166 del 25 Giugno 2016 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 30 Gennaio 2015
Giurisprudenza CNF

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