Inadempimento al mandato: l’omessa partecipazione all’udienza costituisce illecito deontologico istantaneo

In difetto di un legittimo impedimento, ovvero di una comprovata strategia difensiva concordata con il cliente (con relativo onere probatorio a carico di chi intenda addurla), pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il difensore che, per “non scusabile e rilevante trascuratezza” (art. 26 cdf), non partecipi all’udienza né nomini un proprio sostituto processuale o di udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative o addirittura la presenza di vantaggi per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista. Inoltre, con particolar riferimento alla prescrizione dell’azione disciplinare, l’illecito deontologico in parola ha natura istantanea e non permanente.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. D’Agostino), sentenza n. 190 del 3 ottobre 2023

NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Melani Graverini), sentenza n. 121 del 25 giugno 2022 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Melani Graverini), sentenza n. 107 del 25 giugno 2022.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 190 del 03 Ottobre 2023 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 06 Novembre 2019 (censura)
Giurisprudenza CNF

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