Illecito spacciare per propri clienti dei figuranti appositamente ingaggiati a fini autopromozionali

L’avvocato non deve abbracciare qualunque causa ma solo quelle lecite: non può pertanto assurgere alla dignità di causa da difendere quella dell’autopromozione, perché il nesso funzionale che unisce l’attività professionale con l’esercizio di difesa non deve essere strumentalmente utilizzato a fini egoistici per organizzare, “sub specie” di informazione circa un servizio reso a tutela dei deboli e dei danneggiati, un’attività volgarmente pubblicitaria perché suggestiva, captatoria e del tutto dimentica dei doveri di lealtà e correttezza (Nel caso di specie, il professionista ingaggiava due figuranti al fine di presentarli ai media come propri clienti che si erano trovati a bordo della nave da crociera Costa Concordia in occasione del naufragio del 2012, che, nella messinscena, avrebbe procurato ad una di loro l’interruzione della gravidanza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale forense per la durata di mesi undici).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 13 dicembre 2014, n. 188

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 188 del 13 Dicembre 2014 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Tivoli, delibera del 01 Ottobre 2012 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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