Illecito riferire in giudizio notizie riguardanti il collega avversario se irrilevanti ai fini della difesa del cliente

Il deposito in giudizio di un esposto disciplinare contro il collega avversario vìola il disposto di cui all’art. 42 ncdf (già 29 cdf), qualora sia irrilevante ai fini della difesa del cliente e non abbia attinenza con i fatti di causa ma esclusivamente finalizzato a mettere in cattiva luce la persona dell’avvocato (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Salazar), sentenza del 30 novembre 2015, n. 180

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Picchioni), sentenza del 11 novembre 2015, n. 171.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 180 del 30 Novembre 2015 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 13 Settembre 2012 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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