Illecito disciplinare: la richiesta infondata di condanna per responsabilità processuale aggravata

Integra illecito disciplinare, per violazione dei doveri di correttezza e colleganza (art. 19 ncdf, già art. 22 codice previgente), il comportamento dell’avvocato che richieda la condanna della controparte per responsabilità processuale aggravata (art. 96 cpc) in solido con il suo difensore (art. 94 cpc) qualora il relativo giudizio si concluda escludendo in radice i presupposti dell’aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave nonché l’asserita trasgressione del dovere di lealtà e probità (art. 88 cpc). (Nel caso di specie, la domanda avversaria -ritenuta scorretta e in mala fede- veniva accolta in primo grado e confermata in appello. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 9 marzo 2017, n. 10

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 10 del 09 Marzo 2017 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Reggio Emilia, delibera del 05 Maggio 2014 (avvertimento)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 27200 del 16 Settembre 2017 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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