Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: l’eventuale mancata descrizione di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità

Nella materia disciplinare forense non trova applicazione il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, per cui non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, ma solo l’enunciazione dei doveri fondamentali, tra cui segnatamente quelli di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza di cui all’art. 9 del nuovo codice deontologico forense che, quale “norma di chiusura”, consente, mediante l’art. 3, comma 3, della l. n. 247 del 2012, di contestare l’illecito anche solo sulla base di tale norma, evitando che la mancata descrizione di uno o più comportamenti, e della relativa sanzione, generi immunità.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Scarano), sentenza n. 71 del 23 maggio 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 71 del 23 Maggio 2022 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD LAquila, delibera del 05 Luglio 2016 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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