Illecito agire contro un cliente del collega di studio

L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto di interessi confliggenti con la controparte che sappia assistita da avvocato che eserciti la professione nei suoi stessi locali. E’, infatti, deontologicamente rilevante la condotta dell’avvocato che ponga in essere una situazione di conflitto anche solo potenziale nei confronti della parte da lui assistita o che comunque possa ingenerare nei terzi il semplice sospetto di un comportamento non improntato ai canoni di una assoluta correttezza (Nel caso di specie, l’avvocato aveva agito nei confronti di una cliente del coniuge, con cui condivideva lo studio professionale, ivi comprese le utenze telefoniche).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. De Giorgi), sentenza del 11 giugno 2015, n. 80

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, C.N.F. 19.12.1995, n. 157.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 80 del 11 Giugno 2015 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 18 Luglio 2011 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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