Illecito addebitare al cliente attività professionale superflua

Costituisce illecito disciplinare, quantomeno sotto il profilo di cui all’art. 29 cdf in tema di compenso manifestamente sproporzionato rispetto all’attività professionale che sarebbe stata necessaria, il comportamento dell’avvocato che gravi economicamente il cliente di attività professionale palesemente superflua, ossia certamente evitabile mantenendo la qualità della prestazione professionale stessa con coscienza e diligenza ex art. 12 cdf (Nel caso di specie, l’avvocato aveva suggerito a due ingiunti di proporre due distinte opposizioni al medesimo decreto ingiuntivo, nonostante le due posizioni fossero perfettamente sovrapponibili, nonché chiedendo a ciascuno di loro un compenso di euro 20mila circa, per un totale di complessivi euro 40mila circa, a fronte di un decreto ingiuntivo opposto di complessivi euro 45mila circa. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Cosimato), sentenza n. 28 del 22 marzo 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 28 del 22 Marzo 2022 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Lecce, delibera del 27 Ottobre 2016 (censura)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 32634 del 04 Novembre 2022 (accoglie)
Giurisprudenza CNF

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