Il termine per l’impugnazione delle sentenze del CNF

A norma dell’art. 56, comma terzo, del R.D.L. n. 1578 del 1933, il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione avverso le decisioni del Consiglio nazionale forense deve essere proposto nel termine (perentorio, posto a pena di inammissibilità) di trenta giorni, decorrente dalla ricevuta notificazione della pronuncia contestata e non dalla comunicazione personale della decisione che ne abbia ricevuto l’interessato. La circostanza che tale termine sia inferiore a quello di sessanta giorni previsto dall’art. 325 cod. proc. civ. non pone dubbi di costituzionalità, siccome non esiste un principio costituzionalmente rilevante di necessaria uniformità tra i vari tipi di processo, purché le scelte legislative rispettino il criterio generale di ragionevolezza.

Cassazione Civile, sentenza del 15 dicembre 2000, n. 1269, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Sabatini F- P.M. Dettori P (conf.)

Giurisprudenza Cassazione

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