Il termine per la riassunzione del procedimento disciplinare sospeso per pregiudizialità penale

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il termine per la riassunzione del procedimento sospeso per pregiudizialità penale, previsto dall’art. 297, primo comma, cod. proc. civ., decorre dalla conoscenza effettiva da parte del Consiglio territoriale della definizione del processo penale, al quale l’organo titolare dell’azione disciplinare è estraneo e dunque dall’acquisizione, da parte del Consiglio, della copia integrale della sentenza, recante l’attestazione della relativa irrevocabilità. Spetta all’incolpato, il quale eccepisca la decadenza per tardiva riassunzione, allegare e provare gli elementi di fatto che consentano di stabilire quando il Consiglio territoriale ha avuto conoscenza della definizione del processo penale (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita estinzione del procedimento disciplinare per avere il Consiglio Distrettuale di Disciplina riassunto il procedimento stesso oltre il termine di tre mesi, previsto dall’art. 297 cod. proc civ., dalla pubblicazione della sentenza definitiva, emessa in sede penale. In applicazione del principi di cui in massima, la S.C. ha rigettato l’eccezione).

Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Valitutti), SS.UU, sentenza n. 11419 del 30 aprile 2021

Giurisprudenza Cassazione

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