Il sindacato della Cassazione sugli illeciti disciplinari atipici o a forma libera individuati dal giudice della deontologia

Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare definite dalla legge mediante una clausola generale (abusi o mancanze nell’esercizio della professione o comunque fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale) è rimessa al giudice della deontologia, ed il controllo di legittimità sull’applicazione di tali norme non consente alla Corte di cassazione di sostituirsi al Consiglio nazionale forense nell’enunciazione di ipotesi di illecito, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, che attiene non alla congruità della motivazione, ma all’individuazione del precetto e rileva, quindi, ex art. 360, n. 3, c.p.c.

Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Falaschi), SS.UU, sentenza n. 31108 del 28 dicembre 2017

Giurisprudenza Cassazione

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