Il ricorso contenente l’impugnazione al CNF va depositato presso la segreteria del COA locale

E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense e solo per conoscenza trasmesso al COA competente e non, come previsto dall’art. 59 r.d.l. 37/1934, presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine che ha emesso o che ha omesso la pronuncia.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 2 marzo 2012, n. 32

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 32 del 02 Marzo 2012 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Ascoli Piceno, delibera del 27 Giugno 2011
Giurisprudenza CNF

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