Il ricorso contenente l’impugnazione al CNF va depositato presso la segreteria del COA locale

E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense e solo per conoscenza trasmesso al COA competente e non, come previsto dall’art. 59 r.d.l. 37/1934, presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine che ha emesso o che ha omesso la pronuncia.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 18 marzo 2014, n. 23
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 2 marzo 2012, n. 32.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 23 del 18 Marzo 2014 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 06 Novembre 2012
Giurisprudenza CNF

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