Il procedimento disciplinare è attivabile anche d’ufficio (quindi non presuppone un esposto né un interesse dell’esponente)

Ai sensi dell’art. 50, co. 4, L. n. 247/2012 (già art. 38 R.D.L. n. 1578/33), il Consiglio territoriale ha il potere dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare e l’esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito disciplinare rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l’illecito è stato posto in essere.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Caia), sentenza n. 67 del 31 marzo 2021

NOTA:
In tema di esposto anonimo, cfr., da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 219 del 6 novembre 2020.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 67 del 31 Marzo 2021 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera del 09 Ottobre 2017 (censura)
Giurisprudenza CNF

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