Il procedimento disciplinare avanti al Consiglio territoriale è sì amministrativo, ma non ha un termine massimo di durata (a pena di nullità)

Il procedimento disciplinare di primo grado ha sì natura amministrativa, ma speciale, in quanto disciplinato specificamente dalle norme di cui agli artt. 38, 45-50 del RDL n. 1578/1933 e dagli artt. 47-51 del R.D. n. 37/1934 (ratione temporis applicabili), che non contengono termini perentori per l’inizio, lo svolgimento e la definizione del procedimento stesso davanti al Consiglio territoriale all’infuori di quelli posti a tutela del diritto di difesa, nonché quello di prescrizione dell’azione disciplinare. In tale procedimento, pertanto, non trovano applicazione l’art. 2, co. 3, L. n. 241/1990 (sulla durata del procedimento amministrativo) né gli artt. 24 Cost. e 6 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (in tema di ragionevole durata del processo).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 27 dicembre 2018, n. 208

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza n. 33 del 24 Aprile 2018, Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni, rel. Del Paggio), sentenza n. 179 del 21 Novembre 2017, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Pardi), sentenza del 10 ottobre 2017, n. 148, Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio, rel. Allorio), sentenza n. 160 del 24 Novembre 2014

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 208 del 27 Dicembre 2018 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 15 Ottobre 2012 (censura)
Giurisprudenza CNF

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