Il procedimento disciplinare avanti al COA non ha un termine massimo di durata

Il mancato rispetto del termine di trenta giorni previsto dall’art. 2, co. 3, L. n. 241/1990 (quand’anche ritenuto applicabile al procedimento disciplinare nella fase amministrativa dinanzi al Consiglio territoriale) per la conclusione dei procedimenti amministrativi non è idoneo a determinare l’illegittimità del provvedimento, trattandosi di termine acceleratorio per la definizione del procedimento ed atteso che la legge non contiene alcuna prescrizione circa la sua eventuale perentorietà né circa la decadenza della potestà amministrativa né circa l’illegittimità del provvedimento adottato.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Borsacchi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 174

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. D’INNELLA), sentenza del 23 dicembre 2009, n. 216, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mascherin), decisione del 21 aprile 2011, n. 76. In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. STEFENELLI), sentenza del 10 novembre 2005, n. 130, la quale ha peraltro ritenuto manifestamente infondata la relativa qlc.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 174 del 29 Novembre 2012 (accoglie) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 20 Gennaio 2011 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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