Il principio di presunzione di non colpevolezza vale anche in sede disciplinare

Il procedimento disciplinare ha natura accusatoria, sicché grava sull’organo inquirente l’onere della prova dell’illecito comportamento addebitato all’incolpato, il quale è pertanto esonerato dal fornire la prova diretta in ordine alla mancata rispondenza a verità di quanto costituente oggetto del capo di incolpazione o di apportare elementi idonei ad una diversa prospettazione dei fatti. Conseguentemente, il principio della libera acquisizione delle prove disponibili vigente nel sistema processuale disciplinare, secondo il quale tutte le risultanze istruttorie possono concorrere a formare il convincimento dell’Organo giudicante, non può portare, in assenza di una prova precisa, né a ritenere l’esistenza della materialità del fatto addebitato né ad invertire l’onere della prova a carico dell’incolpato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Picchioni), sentenza del 24 luglio 2014, n. 100

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Sica), sentenza del 2 settembre 2013, n. 145, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 27 maggio 2013, n. 80, CNF n. 87/2013, CNFn. 219/2011, CNF n. 52/2010.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 100 del 24 Luglio 2014 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Brindisi, delibera del 16 Ottobre 2012 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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