Il principio di autosufficienza del ricorso si applica all’atto di appello al CNF

La narrativa dei fatti oggetto dell’incolpazione come posti a base della decisione impugnata nel procedimento di primo grado costituisce elemento essenziale ai fini della validità ed ammissibilità dell’impugnazione, data l’applicabilità del principio di autosufficienza del ricorso anche al procedimento disciplinare avanti al CNF, giacché per la forma di tale appello va fatto riferimento alle norme del giudizio civile applicabili nel giudizio disciplinare e in particolare all’art. 342 c.p.c. Tale omissione costituisce pertanto vizio intrinseco e invalidante e requisito di inammissibilità dell’atto in quanto non consente di valutare la rilevanza dei motivi di diritto in assenza di riferimenti ai fatti oggetto dell’incolpazione e a quelli posti a base della decisione
impugnata.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pisano), sentenza del 10 aprile 2013, n. 51
NOTA:
In senso conforme, tra le altre:
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MARIANI MARINI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 147
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. NERI), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 184
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. BONZO), sentenza del 16 luglio 2007, n. 98
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ITALIA, rel. ITALIA), sentenza del 23 giugno 2005, n. 92

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 51 del 10 Aprile 2013 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Ivrea, delibera del 29 Aprile 2011 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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