Il principio del libero convincimento del giudice vale anche in sede disciplinare

Il giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze e agli atti acquisiti in ragione dell’esposto deve ritenersi legittima allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento sicchè deve ritenersi legittimo il comportamento del Consiglio locale che abbia basato la propria decisione sui riferimenti dei redattori dell’esposto che ebbe a dare origine al procedimento disciplinare laddove essi siano coerenti con le risultanze documentali acquisite al procedimento.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 14 marzo 2015, n. 54

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 11 marzo 2015, n. 18, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 13 dicembre 2014, n. 186, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 224, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 221; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 185; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 3 settembre 2013, n. 158; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 3 settembre 2013, n. 156; Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2013, n. 98; Cons. Naz. Forense 22/10/2010 n. 103.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 54 del 14 Marzo 2015 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 14 Dicembre 2009 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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