Il preteso vizio della motivazione in fatto della sentenza del CNF non è deducibile in Cassazione

Il riesame in sede di legittimità delle decisioni disciplinari del Consiglio nazionale forense può avvenire soltanto nei limiti segnati dall’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, (convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36), e dall’art. 111 Cost., nel cui ambito non è compreso il sindacato sulla sufficienza o congruità della motivazione, secondo la previsione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. CIV..

Cassazione Civile, sentenza del 06 aprile 2001, n. 150, sez. U- Pres. Panzarani R- Rel. Altieri E- P.M. Cinque A (conf.)
NOTA:
La nuova legge professionale nulla innova sul punto rispetto all’art. 56 RDL n. 1578/1933 di cui in massima, testualmente ribadendo infatti che l’impugnazione in Cassazione è possibile esclusivamente “per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge” (art. 36 co. 6).

Giurisprudenza Cassazione

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