Il praticante avvocato non può dirigere uno studio di avvocati

Il praticante avvocato è un soggetto abilitato ad un’attività di tirocinio propedeutico e di formazione rispetto alla professione di avvocato, ed è titolare, quindi, di uno “status” abilitativo provvisorio, limitato e temporaneo, che consente di compiere le attività proprie della professione ma soltanto sotto il controllo di un avvocato. E’ pertanto immune da vizi, deducibili con il ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio nazionale forense, la statuizione di detto organo che affermi la responsabilità disciplinare di un praticante per avere questi assunto la direzione di uno studio legale con posizione di sostanziale supremazia nei confronti di avvocati facenti parte dello stesso studio, e con gestione esclusiva sia del rapporto con i clienti, per il conferimento e la revoca degli incarichi, sia delle condizioni economiche delle collaborazioni prestate da avvocati iscritti all’albo.

sentenza del 28 gennaio 2005, n. 1727, sez. U- Pres. Corona R- Rel. Lo Piano M- P.M. Maccarone V (Diff.)

Giurisprudenza Cassazione

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