Il potere sanzionatorio può essere esercitato solo nei confronti degli iscritti all’albo

L’esercizio della potestà disciplinare, sia istruttoria che sanzionatoria, consegue sempre alla presenza del soggetto incolpato tra gli iscritti all’Albo, posto che questa è la indefettibile condizione per affermare la giurisdizione del Consiglio sul soggetto, tant’è vero che l’art. 37, comma 8°, RDL n. 1578/1933 (“non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare”), si giustifica proprio perché la cancellazione e/o la estromissione dell’iscritto dall’Albo determinano l’inevitabile caducazione dalla potestà disciplinare in capo al Consiglio dell’Ordine.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. NERI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 151

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 151 del 15 Ottobre 2012 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Mantova, delibera del 10 Novembre 2009 (censura)
Giurisprudenza CNF

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