Il potere sanzionatorio può essere esercitato solo nei confronti degli iscritti all’albo

La potestà disciplinare è strettamente ed indissolubilmente collegata alla iscrizione negli albi, con la conseguenza che tutte le volte in cui il professionista viene definitivamente estromesso dalla categoria, ogni ulteriore indagine sulla sussistenza o meno degli addebiti a lui mossi ed oggetto del giudizio disciplinare, resta preclusa dalla duplice considerazione che, da un lato, quegli addebiti perdono rilevanza nei confronti della categoria e, dall’altro, che il giudice disciplinare, in conseguenza della definitiva esclusione dell’incolpato dalla categoria professionale, resta carente di potere giurisdizionale nei suoi confronti.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 182 del 21 ottobre 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 182 del 21 Ottobre 2022 (estinzione) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: CDD Torino, delibera del 26 Gennaio 2018 (avvertimento)
Evidenza, Giurisprudenza CNF

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