Il mancato pagamento della parcella giustifica il recesso ma non la negligenza professionale

In tema di esercizio della professione forense, l’asserita mora del cliente nel corrispondere il compenso può giustificare il recesso del professionista dal rapporto di prestazione d’opera – recesso che deve comunque avvenire senza pregiudizio del cliente stesso, ai sensi dell’art. 2237 cod. civ. – ma non giustifica in alcun modo lo svolgimento della prestazione senza la dovuta diligenza (art. 2236).

Cassazione Civile, sentenza del 26 marzo 1997, n. 2661, sez. U- Pres. Iannotta A- Rel. Roselli F- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)

Giurisprudenza Cassazione

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