Il giudice della deontologia non ha l’obbligo di confutare esplicitamente tutte le tesi ed emergenze istruttorie non accolte

Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Scarano), sentenza n. 134 del 25 giugno 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 134 del 25 Giugno 2021 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD LAquila, delibera del 22 Novembre 2016 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 7499 del 08 Marzo 2021 (respinge)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment