Il divieto di espressioni sconvenienti ed offensive è previsto a difesa della dignità e del decoro della professione

Le espressioni sconvenienti ed offensive (art. 52 cdf) assumono rilievo di per sé, indipendentemente dal contesto in cui sono utilizzate e dalla attendibilità dei fatti che ne costituiscono oggetto, essendo il relativo divieto previsto a difesa della dignità e del decoro della professione, che, anche in presenza di condotte criticabili o perfino illecite dei colleghi o di terzi, impongono all’avvocato di manifestare la propria opinione o di formulare la propria denuncia in maniera riguardosa della personalità e della reputazione altrui indipendentemente dalla considerazione delle possibili conseguenze civilistiche o penalistiche della condotta. Tale divieto non si pone, tuttavia, assolutamente in conflitto con il diritto, garantito dall’art. 21 Cost., di manifestare con libertà il proprio pensiero, il quale non è assoluto ed insuscettibile di limitazioni, ma trova concreti limiti nei concorrenti diritti dei terzi e nell’esigenza di tutelare interessi diversi, anch’essi costituzionalmente garantiti.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cosimato), sentenza n. 191 del 21 ottobre 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 191 del 21 Ottobre 2022 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Palermo, delibera del 17 Settembre 2020 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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