Il divieto di cui all’art. 28 codice deontologico riguarda anche la corrispondenza propria

Il divieto di produzione in giudizio della corrispondenza ex art. 28 codice deontologico riguarda anche la corrispondenza propria, giacché l’art. 28 cit. non distingue tra mittente e destinatario e, inoltre, la ratio della norma (cioè assicurare la libertà di corrispondenza tra colleghi e lo scambio di scritti tra loro senza riserve mentali o timori che essi possano essere oggetto di produzione o divulgazione in giudizio) sarebbe radicalmente vanificata qualora il mittente della lettera “riservata” potesse fare cadere motu proprio e unilateralmente tale caratteristica e disporne a piacimento, anche producendola o riferendola in giudizio, costringendo il destinatario a temere che tale evento possa sempre verificarsi: il rischio che tale ipotesi si possa concretizzare, infatti, indurrebbe il destinatario ad introdurre riserve e cautele nella risposta (evitando sempre, ad esempio, ammissioni o consapevolezze di torti) così limitando comunque la sua sfera di libertà e snaturando, quindi, la finalità del divieto (Nel caso di specie, l’incolpato aveva prodotto in giudizio un proprio fax, qualificato come riservato personale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’ avvertimento).

Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Baffa), sentenza del 2 marzo 2012, n. 38

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 38 del 02 Marzo 2012 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Como, delibera del 29 Maggio 2006 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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