Il divieto di cui all’art. 20 cdf riguarda anche le controparti personalmente

Il divieto di utilizzo di espressioni sconvenienti od offensive di cui all’art. 20 del Codice Deontologico, vige non solo nei confronti dei legali e dei magistrati ma anche delle parti e, più in generale, dei terzi (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito che le espressioni fossero state rivolte al collega non quale difensore ma quale parte. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 159

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 159 del 29 Novembre 2012 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 12 Febbraio 2009 (censura)
Giurisprudenza CNF

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