Il divieto di cancellazione (in via amministrativa) in pendenza di procedimento penale o disciplinare

Il divieto di cancellazione dall’albo quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare (art. 37 RDL 1578/1933) riguarda la sola cancellazione per ragioni amministrative e non pure quella comminata, secondo la vecchia legge professionale, per ragioni disciplinari (Nel caso di specie, l’avvocato aveva eccepito l’illegittimità della sanzione perché comminatagli in pendenza di procedimento penale, ancorché per altri fatti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 195

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 195 del 21 Ottobre 2013 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 30 Novembre 2011 (cancellazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 15429 del 07 Luglio 2014 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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