Il divieto di cancellazione dall’albo in pendenza di procedimento penale o disciplinare

Ai sensi dell’art. 17, co. 16, L. n. 247/2012 (nuovo ordinamento forense) (già art. 37 del R.D.L. n. 1578/1933), non può essere pronunciata la cancellazione dall’albo professionale quando questi sia sottoposto a procedimento disciplinare (Nel caso di specie, l’incolpato aveva impugnato il provvedimento di radiazione dall’albo asserendo che fosse venuto meno il potere disciplinare nei suoi confronti per aver egli richiesto la cancellato dall’albo professionale al proprio Consiglio dell’Ordine, che tuttavia non aveva provveduto sull’istanza stessa in ottemperanza al divieto di cui in massima).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 7 maggio 2013, n. 70
NOTA:
Sull’operatività del divieto de quo anche quando sia l’iscritto a rinunciare all’iscrizione, cfr. Cassazione Civile, sentenza del 15 ottobre 2003, n. 15406.
Sulla manifesta infondatezza della qlc del divieto in parola in relazione agli artt. 3, primo comma, e 13, primo comma, della Costituzione, ed al principio di ragionevolezza, nella misura in cui costringerebbe la persona a far parte di una associazione professionale contro la sua volontà e con l’obbligo di pagare i relativi contributi, cfr. Cassazione Civile, sentenza del 17 settembre 2004, n. 18771.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 70 del 07 Maggio 2013 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: COA Marsala, delibera del 13 Luglio 2010 (radiazione)
Giurisprudenza CNF

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