Il divieto di cancellazione dall’albo in pendenza di procedimento penale o disciplinare

Ai sensi dell’art. 17, co. 16, L. n. 247/2012 (nuovo ordinamento forense) (già art. 37 del R.D.L. n. 1578/1933), non può essere pronunciata la cancellazione dall’albo professionale in pendenza di procedimento penale o disciplinare (Nel caso di specie, il CNF ha disapplicato il provvedimento amministrativo di cancellazione emesso in violazione del principio di cui in massima, e ha quindi comminato la sanzione disciplinare).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 26 settembre 2014, n. 116

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 7 maggio 2013, n. 70.
Sull’operatività del divieto de quo anche quando sia l’iscritto a rinunciare all’iscrizione, cfr. Cassazione Civile, sentenza del 15 ottobre 2003, n. 15406.
Sulla manifesta infondatezza della qlc del divieto in parola in relazione agli artt. 3, primo comma, e 13, primo comma, della Costituzione, ed al principio di ragionevolezza, nella misura in cui costringerebbe la persona a far parte di una associazione professionale contro la sua volontà e con l’obbligo di pagare i relativi contributi, cfr. Cassazione Civile, sentenza del 17 settembre 2004, n. 18771.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 116 del 26 Settembre 2014 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 29 Ottobre 2012 (radiazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 11367 del 31 Maggio 2016 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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