Il diritto-dovere di difesa non giustifica l’uso di espressioni sconvenienti ed offensive

L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione (art. 5 cdf, ora 9 ncdf) e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 20 cdf, ora 52 ncdf).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 7 marzo 2016, n. 36

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 224, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 16 aprile 2014, n. 47, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 227, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Baffa), sentenza del 28 dicembre 2013, n. 213.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 36 del 07 Marzo 2016 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Tivoli, delibera del 02 Dicembre 2011 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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