Il diritto di difesa prevale sull’obbligo di rispondere alla richiesta di chiarimenti del COA

Non sempre la mancata risposta alle convocazioni del Consiglio è in grado d’integrare l’illecito disciplinare di cui all’art. 24 C.D. Infatti, l’obbligo di riscontrare le richieste del C.O.A. deve necessariamente essere contemperato con tutti gli altri diritti dell’iscritto e, dunque, la violazione deontologica si può ritenere integrata soltanto quando la stessa non rappresenti l’esercizio di un diritto, quale quello di difesa. Infatti, nel giudizio di bilanciamento tra i due distinti diritti/doveri, quello che prevale è certamente il diritto di difesa esplicantesi attraverso il silenzio. Cosicché il non riscontrare una richiesta di chiarimenti del COA, non costituisce illecito, non potendosi sacrificare il diritto di difesa del soggetto in nome del semplice dovere di correttezza nei confronti del Consiglio di appartenenza, che peraltro si identifica con il futuro giudicante.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. MORLINO), sentenza del 17 settembre 2012, n. 117

NOTA:
In senso conforme, oltre alla più recente Giurisprudenza di legittimità (Cassazione Civile, Sezioni Unite, n. 4773 del 28 febbraio 2011):
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti – Rel. Tacchini), sentenza del 20 aprile 2012, n. 71
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 63
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MERLI), sentenza del 18 ottobre 2011, n. 166

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 117 del 17 Settembre 2012 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Como, delibera del 28 Marzo 2011 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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