Il deposito in giudizio di atto falsificato costituisce illecito permanente

Ai fini dell’individuazione del dies a quo della prescrizione dell’azione disciplinare, il deposito in giudizio di un atto falsificato costituisce un illecito di carattere permanente, per il quale opera il cd “limite “alternativo” alla “permanenza” dell’illecito disciplinare, un momento dal quale cioè la prescrizione inizia comunque a decorrere, perché altrimenti ne deriverebbe una – irragionevole, non prevista dalla legge – imprescrittibilità dell’illecito stesso; e tale momento (in analogia a quanto previsto dalla giurisprudenza penale di legittimità) deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Maggio), sentenza n. 250 del 15 dicembre 2022

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Gaziano), sentenza n. 142 del 5 dicembre 2019.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 250 del 15 Maggio 2022 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Cagliari, delibera del 04 Luglio 2017 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 19200 del 06 Luglio 2023 (accoglie)
Giurisprudenza CNF

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